Articolo 1
E' costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA AGENTI CELLULOSA", con atto costitutivo redatto a ministero Notaio Monica Zara di Milano, in data 14 Gennaio 2000.
Articolo 2
La sede legale è in Milano, Via Turati, 38, presso lo studio Pollice-Carella, Dottori Commercialisti.
Articolo 3
L'inizio dell'attività dell'Associazione è fissato per l'1.1.2000 e avrà durata fino al 2050.
Essa potrà essere prorogata una o più volte con delibera assembleare.
Articolo 4
L'Associazione ha lo scopo precipuo di raggruppare i rappresentanti e commercianti (siano essi agenti indipendenti od uffici commerciali di produttori operanti sul mercato italiano) di pasta di legno per carta e altri impieghi, paste per uso cartario provenienti da piante annuali e paste disinchiostrate, qui in avanti definite "cellulosa", di difendere i loro interessi comuni, di studiare le problematiche inerenti la loro professione e precisamente:
a) facilitare gli interessi generali del commercio di cellulose attraverso rapporti di collaborazione, scambio di vedute, di idee e opinioni;
b) stabilire relazioni con associazioni consimili, siano esse associazioni di produttori o di consumatori;
c) migliorare i servizi nell'interesse della professione e della clientela attraverso un'azione congiunta presso gli operatori pubblici e privati del settore;
d) farsi rappresentare e, all'occorrenza, intervenire in controversie, allorché siano in discussione gli interessi generali della Associazione.
L'Associazione si incarica inoltre di raccogliere tra gli associati dati statistici di importazione ed esportazione di cellulosa.
L'Associazione non ha scopo di lucro e l'adesione costituisce prima di tutto un impegno d'onore.
Articolo 5
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi annui versati dai singoli associati e dai beni che saranno acquistati con i suddetti contributi. In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 6
La misura della quota di adesione per l'anno 2000 è fissata in Lire 1.000.000 (unmilionedilire) che gli associati fondatori (indicati analiticamente nell'atto costitutivo), si impegnano a versare al Tesoriere entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2000.
Tale importo potrà essere integrato nella misura che sarà stabilita dall'assemblea degli associati, in ragione delle spese che l'Associazione dovrà sostenere per la propria costituzione.
Articolo 7
L'ammontare della quota sarà fissata, di anno in anno, dall'Assemblea degli associati e dovrà essere versata al Tesoriere entro 60 giorni dalla data di deliberazione.
Articolo 8
Possono essere ammessi all'Associazione tutti i rappresentanti e commercianti di cellulosa operanti sul territorio italiano, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché dipendenti e dirigenti degli uffici vendita dei produttori di cellulosa che operano direttamente sul mercato italiano.
Le domande di ammissione dei nuovi membri, che dovranno essere presentati da almeno due associati, saranno proposte al Presidente, dimostrando di esercitare la professione di commerciante o rappresentante di cellulosa in Italia, sia in proprio sia come filiale di società produttrice di cellulosa.
La decisione sulla ammissione di nuovi associati spetta alla maggioranza degli Amministratori i quali, nel deliberare, si atterranno ai criteri di ammissione previsti dal presente Statuto.
Sulla reiezione delle domande di ammissione da parte della maggioranza degli amministratori si pronuncia, in seconda istanza, l'assemblea degli associati, la quale potrà deliberare l'ammissione dell'associando sempre con la maggioranza del 50% + 1 dei presenti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 cod.civ., la qualità di associato non è trasmissibile.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
I soci maggiori di anni 18 hanno diritto di voto
per l’approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell’associazione.
La quota non è trasmissibile ad eccezione dei
trasferimenti causa di morte e non è rivalutabile.
Articolo 9
L'Assemblea è formata da tutti gli associati che intervengono nel rispetto delle disposizioni che regolano il presente Statuto.
L'Assemblea, legalmente convocata e costituita a norma dell'art. 20 cod. civ., rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti, anche nel caso in cui è ammesso il recesso.
La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente.
Articolo 10
Per l'approvazione del bilancio gli amministratori devono convocare almeno un'assemblea entro il 30 di aprile di ogni anno e, altresì, tutte le volte in cui se ne ravvisa la necessità.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Articolo 11
Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La domanda per ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'art. 21 cod.civ. cioè, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 12
La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata con comunicazione contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza oltre all'ordine del giorno della seduta, con l'indicazione analitica degli argomenti da trattare.
Tale comunicazione deve essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con telegramma o e-mail o fax agli associati al loro domicilio almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
La comunicazione deve anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.
La convocazione dell'assemblea può inoltre essere promossa, con richiesta motivata, da almeno un decimo degli associati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 cod.civ.
Articolo 13
Gli associati possono, senza limiti di numero, farsi rappresentare in assemblea da altri associati, ma non da estranei o dagli amministratori dell'Associazione, anche mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione.
Gli associati rappresentati vengono computati, oltre che agli effetti delle maggioranze, anche a quelli del quorum dei presenti.
Gli associati dispongono ciascuno di un solo voto.
Articolo 14
Le assemblee devono essere dirette dal Presidente assistito da un segretario nominato di volta in volta dalla maggioranza degli intervenuti.
Spetta al Presidente dirigere a norma di legge e regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.
La redazione del verbale è affidata al segretario.
Articolo 15
Tutti gli associati si impegnano al rispetto assoluto della vigente normativa in materia di antitrust e, in particolare, si impegnano a non stringere intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
Gli associati si impegnano altresì, durante le assemblee o le riunioni dell'Associazione a non discutere questioni relative a prezzi e condizioni di vendita vigenti.
Articolo 16
L’associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie.
Articolo 17
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 18
L'Associazione è amministrata da un Organo Esecutivo (Consiglio di Amministrazione) composto da 5 (cinque) membri:
1 Presidente
1 Vice Presidente
1 Tesoriere
1 Consigliere
1 Consigliere.
Articolo 19
L’organo amministrativo è eletto in forma libera, con principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazione il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale.
Articolo 20
I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la prima volta nell'Atto Costitutivo e, successivamente, saranno eletti ogni tre anni dall'Assemblea Generale degli associati, per scrutinio segreto a un solo turno, con maggioranza del 50% + 1 dei presenti.
Presidente e Vice-Presidente verranno scelti dal Consiglio, che si riserva il diritto di variare le cariche in caso di necessità, per votazione a maggioranza.
Il Consiglio può inoltre assegnare a ciascun membro incarichi specifici come ad esempio la mansione di responsabile del sito web.
In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per la nomina del C.d.A., i poteri degli amministratori in carica saranno prorogati ex lege sino alla convocazione della successiva assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati.
Articolo 21
Sono eleggibili nel C.d.A. gli associati Titolari di Azienda che godono dei diritti civili, a condizione che abbiano resa nota la propria candidatura al Presidente o al Vice Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della convocata assemblea. Il soggetto chiamato a ricoprire la carica di Segretario Operativo dovrà essere obbligatoriamente soggetto esterno all'Associazione.
Con il termine "Titolare di Azienda" deve intendersi il soggetto che abbia il potere di rappresentare la propria azienda per tutte le decisioni relative all'Associazione e di agire in nome e per conto della società stessa.
Articolo 22
In caso di impedimento da parte del Presidente nel corso del suo mandato, il Vice Presidente ne assumerà le veci fino alle successive elezioni.
Se il Vice Presidente fosse anch'egli impedito ad assumere la carica di Presidente, questa andrà ad un Consigliere sempre fino alle successive elezioni.
Articolo 23
Il C.d.A. avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività. Per spese superiori a L. 5.000.000 mensili (2582 Euro mensili) è necessaria l’approvazione scritta di almeno 3 componenti il Consiglio di Amministrazione.
Articolo 24
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel territorio italiano tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due amministratori.
Articolo 25
Il Consiglio viene convocato dal Presidente con comunicazione scritta o e-mail o fax, da inviarsi agli amministratori almeno dieci giorni liberi prima dell'adunanza.
In caso di urgenza, la convocazione avviene con comunicazione scritta o e-mail o fax, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della seduta.
Pur in difetto di tali formalità o termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori in carica.
Articolo 26
Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
Di ogni adunanza viene redatto processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmare da parte del Presidente e del segretario generale.
Articolo 27
Al C.d.A. sono conferiti i poteri per la amministrazione dell'Associazione, esclusi quelli riservati per legge all'Assemblea.
Il Consiglio ha inoltre la funzione di:
a) ammettere i nuovi membri previa verifica dei requisiti indicati all'art. 8 del presente Statuto;
b) indicare nell'ordine del giorno delle assemblee tutte le questioni che possono interessare gli associati;
c) osservare e far osservare lo Statuto;
d) imprimere una direzione efficace ai lavori e allo sviluppo dell'Associazione;
e) informare gli associati su tutto quanto attiene all'esercizio della professione;
f) convocare l'assemblea tutte le volte che appaia necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati;
g) garantire il rispetto della normativa in tema di antitrust da parte dell'Associazione e dei singoli membri (Legge 10 ottobre 1990, n.287).
Articolo 28
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente o agli Amministratori delegati dal C.d.A. è attribuita la rappresentanza dell'Associazione sia nei confronti dei terzi, sia in giudizio, con facoltà di promuovere azioni in ogni grado di giurisdizione.
Articolo 29
L'attività di raccolta ed elaborazione dei dati statistici di importazione ed esportazione di cellulosa è svolta da un Segretario Operativo, soggetto esterno all'Associazione, con diritto a compenso da determinarsi di anno in anno contestualmente all'approvazione del bilancio.
Articolo 30
Il Segretario Operativo elaborerà i dati ricevuti mensilmente dai singoli associati e si impegna a trasmettere agli stessi gli elaborati riassuntivi entro breve tempo.
L'utilizzo e l'elaborazione dei dati suddetti da parte del Segretario Operativo, purché nei limiti dello scopo perseguito dall'Associazione, deve considerarsi autorizzato ai sensi e per gli effetti della legge sulla privacy (Legge 657/96), a far tempo dal momento in cui tali informazioni sono messe a disposizione dell'Associazione stessa.
Articolo 31
Gli associati si impegnano a rispettare le disposizioni del presente Statuto.
Gli associati si impegnano inoltre, quando richiesti, a fornire al Segretario Operativo i dati statistici di importazione ed esportazione di cellulosa al fine di permettere e agevolare la elaborazione degli stessi.
Articolo 32
E' dovere degli associati fornire al Segretario Operativo i dati suddetti nei modi e tempi richiesti dal C.d.A.
Articolo 33
L'esclusione dell'associato, deliberata dalla maggioranza del C.d.A., è prevista in presenza di gravi motivi giudicati tali dalla maggioranza stessa quali, ad esempio:
a) mancata osservanza delle norme dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
b) mancata osservanza del divieto posto dall'art. 15 del presente Statuto in tema di antitrust;
c) mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 31 e 32 del presente Statuto, oltre alla mancata osservanza delle deliberazioni dell'assemblea;
d) grave errore professionale;
e) azioni anti-associazione, comportamenti biasimevoli, scorrettezze.
Articolo 34
Sulla richiesta di esclusione delibera l'assemblea, a maggioranza relativa (50% + 1 dei presenti), indicando specificamente il fatto o i fatti che vengono ascritti all'associato.
Articolo 35
L'Associazione si estingue:
a) per la scadenza del termine di durata, se non prorogato;
b) per deliberazione dell'assemblea;
c) per la sopraggiunta impossibilità di conseguire lo scopo;
d) per il venire a mancare di tutti gli associati.
Articolo 36
Il verificarsi di una causa di estinzione colloca l'Associazione in stato di liquidazione.
L'assemblea provvederà a norma di legge alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Articolo 37
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra gli associati, anche amministratori, e la Associazione sulla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo gli associati si impegnano, prima di adire le vie legali, a devolvere la questione a tre arbitri nominati uno per parte e il terzo, che avrà funzioni di Presidente, sarà invece scelto di comune accordo fra i due arbitri di parte.
Gli arbitri dovranno giudicare pro bono et aequo in conformità allo spirito della legge entro 6 (sei) mesi dalla formazione del Collegio Arbitrale.
La decisione del Collegio Arbitrale sarà finale e vincolante per tutte le parti, che si impegnano ad osservare tale decisione come se fosse un accordo transattivo direttamente intervenuto tra esse.
In ogni caso, per qualsiasi controversia che non venisse risolta transitivamente tra le parti, sarà competente a decidere il Tribunale di Milano.
Articolo 38
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.